Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Costituzione
1. A norma del can. 536 del Codice di Diritto Canonico e secondo le indicazioni del Vescovo e del Sinodo Diocesano, nella parrocchia di S. Maria delle Grazie in S. Donà di Piave (VE), fin dal 1968, è costituito dal Parroco pro-tempore e riconosciuto dal Vescovo, il Consiglio Pastorale Parrocchiale (=CPP), nello spirito del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II.
Natura e finalità
2. Il CPP è l’organismo attraverso il quale si attua la partecipazione e la corresponsabilità dei cristiani per l’edificazione della parrocchia, «prima ed insostituibile forma di comunità ecclesiale, strutturata e integrata anche con esperienze articolate e aggregazioni intermedie, che ad essa devono convergere e da essa non possono normalmente prescindere» (CEI, Comunione e Comunità, 42). Tutte le altre forme di partecipazione, quindi, devono far riferimento al CPP.
3. Il CPP «rivela la fisionomia nuova della Chiesa conciliare» (CEI, Comunione e Comunità, 71) popolo di Dio e comunità di fratelli, animati da un solo Spirito e partecipi di un medesimo e unico sacerdozio di Cristo, e perciò tutti chiamati al servizio del Regno nell’uguaglianza della dignità e dell’agire, pur nella diversità e complementarietà dei doni e dei compiti (cfr. can. 208).
4. Scopo del CPP è di aiutare il Parroco nella guida della comunità parrocchiale, perché essa sia fedele al Vangelo e aderente alle situazioni concrete, nel dialogo fra sacerdoti, laici e religiosi, nello spirito della comunione in Cristo.
Il Parroco deve chiedere al Consiglio pastorale il parere e la collaborazione, per discernere, programmare, coordinare e verificare tutte le iniziative opportune, affinché la comunità adempia la triplice dimensione della sua missione: evangelizzazione e catechesi, liturgia e sacramenti, testimonianza e servizio della carità soprattutto verso i poveri e gli ultimi.
5. Il CPP, attento alle esigenze della parrocchia, deve tener conto degli orientamenti e delle scelte pastorali della Chiesa locale e di quelli più generali della Chiesa universale e della CEI.
6. Il CPP, essendo espressione anche della partecipazione della comunità cristiana ai problemi del territorio, promuove l’annuncio della fede a quanti sono da essa lontani e stimola la parrocchia a contribuire fattivamente ai problemi che interessano l’uomo, cosi che i cristiani siano «segno e strumento di comunione per tutti coloro che credono» nei valori irrinunciabili, quali la concezione integrale della persona, la promozione della giustizia e la solidarietà (CEI, Comunione e Comunità, 44).
Composizione
7. Il CPP è composto dai sacerdoti della parrocchia, da una rappresentanza dei religiosi e delle religiose che vi operano, e da fedeli, uomini e donne oltre i 18 anni che abbiano esemplarità e spirito di comunione ecclesiale, e rappresentino in qualche modo le varie componenti della comunità.
Alcuni infatti vi partecipano in rappresentanza delle associazioni, dei gruppi ecclesiali e del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE); altri sono eletti dai praticanti; altri possono essere nominati dal parroco secondo le opportunità.
Organizzazione e funzionamento
8. Il Consiglio dura in carica normalmente quattro anni. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un Consigliere, si provveda rispettando i criteri di rappresentatività indicati al numero precedente.
9. Il parroco presiede il CPP in forza del suo specifico ministero di «insegnare, santificare e governare» (can. 519) la parrocchia affidatagli dal Vescovo. E’ suo dovere consultare il Consiglio per tutte le decisioni pastorali che riguardano e impegnano tutta la comunità parrocchiale. Compete però a lui valutare se le proposte dei Consiglieri rispondono alla fede della Chiesa, servono all’edificazione della parrocchia e mantengono la comunità cristiana nella comunione ecclesiale.
Sono questi, infatti, i criteri che vincolano ogni decisione pastorale. In questa luce va inteso il valore ed il limite del carattere consultivo del Consiglio stesso.
10. Il parroco, sentito il parere del Consiglio, sceglie fra i suoi membri una segreteria composta dal vice-presidente, dal segretario e da altre due persone.
La segreteria ha il compito di preparare l’ordine del giorno, avvalendosi anche delle proposte dei consiglieri, e di mandare ad esecuzione i programmi pastorali elaborati in Consiglio e approntati dal Parroco. Il segretario cura la redazione dei verbali e spedisce le lettere di convocazione con l’o.d.g.
11. Il parroco riunisce il Consiglio ordinariamente una volta al mese. Il Consiglio può essere convocato d’urgenza su richiesta di almeno cinque consiglieri. Alle sue riunioni può assistere chiunque dei parrocchiani lo desideri.
Metodo di lavoro
12. Affinché le riunioni siano ordinate e fruttuose, e tutti siano messi in condizioni di partecipare attivamente, si prevede il seguente svolgimento:
– preghiera iniziale;
– lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
– presentazione dell’ordine del giorno;
– dibattito in assemblea o suddivisione in gruppi di studio, seguiti dalle
– relazioni di gruppo in assemblea (se il tempo non è sufficiente, la segreteria elaborerà una sintesi dei lavori per l’incontro successivo);
– le conclusioni dovranno essere chiare a tutti e, per le questioni più importanti, sottoposte a votazione, in modo da consentire a ciascuno di esprimere il proprio parere. Sono espressione dell’orientamento del Consiglio solo le conclusioni che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei presenti, purché il loro numero sia legale, ossia i due terzi dei consiglieri.
13. Il CPP su decisione del presidente, potrà sottoporre problematiche particolarmente complesse ad apposite commissioni di studio, costituite anche con l’apporto di esperti, riservandosi di valutarne le conclusioni in successivi dibattiti.
Relazione con gli altri organismi di partecipazione ecclesiale
14. Il parroco convoca almeno una volta l’anno l’assemblea parrocchiale e dà adeguata informazione alla comunità sui lavori del CPP, nei modi che ritiene più idonei.
15. Il Consiglio Pastorale collabora con il CPAE per il conseguimento delle finalità specifiche dei beni economici parrocchiali, a norma dell’art. 2 del Reg. CPAE.
16. Il Consiglio dev’essere regolarmente informato degli orientamenti pastorali del Vescovo e del Centro diocesi al fine di operare in sintonia con il Piano pastorale diocesano.
17. Il CPP è aperto allo scambio delle diverse esperienze con i consigli pastorali del vicariato, e si rende disponibile alla collaborazione con le parrocchie vicine, specialmente con quelle della città.
18. Per qualsiasi altra norma, qui non compresa, si rinvia alle disposizioni generali del Codice di Diritto Canonico.
S. Donà, marzo 2006.